La normativa tecnica per i materiali stradali: stato dell’arte e prospettive di sviluppo la trattazione che segue illustra il Fare costruzioni stradali in Milano per sommi capi
la struttura attuale della normazione tecnica per i materiali stradali, mettendo in luce le criticità e linee di azione per il miglioramento. articolo tratto da rassegna del bitume n. 82/16 regole, regole e ancora regole! il passaggio della normazione tecnica dalla scala nazionale alla scala europea ha determinato un proliferare di specifiche e procedure di riferimento per la caratterizzazione dei prodotti da costruzione. la presunta limitazione nella libertà di definizione delle caratteristiche essenziali dei materiali derivante dai vincoli normativi rappresenta, invece, l’effettiva opportunità per la standardizzazione dei metodi di valutazione di idoneità e di determinazione univoca delle grandezze. gli italiani, popolo di grandi inventori e personalità creative, faticano però a recepire e accettare le regole tecniche imposte da altri in un linguaggio comune nato proprio per limitare la discrezionalità.
la trattazione che segue illustra, per sommi capi, la struttura attuale della normazione tecnica mettendo in luce le criticità e le linee di azione per il miglioramento. ogni costruzione dovrebbe esistere con lo scopo di risolvere esigenze specifiche dell’uomo e dell’ambiente in cui vive, seguendo le regole del sapere tecnico, sviluppate nel corso della storia e divenute patrimonio culturale a garanzia della corretta progettazione ed esecuzione.
lo stesso concetto di sostenibilità, dapprima fondato sui tre pilastri principali (economia, società e ambiente) comprende oggi anche la componente istituzionale come elemento insostituibile per la creazione di un sistema di regole necessarie per uno sviluppo compiutamente sostenibile. nell’ambito delle opere di costruzione stradale il tema della normativa tecnica non suscita particolare interesse e generalmente è affrontato con sufficienza e, talvolta, con sofferenza.
la crisi strutturale del settore ha poi fornito un ulteriore alibi per allentare l’applicazione delle regole, contribuendo alla diffusione di sperequazioni e pericolose deviazioni. il quadro delle responsabilità è comunque immutato e prevede che non possano essere accettati e utilizzati prodotti da costruzione non conformi alle norme specifiche. salvo casi di eccellenza, peraltro esistenti, evidenzio nella pratica l’esercizio diffuso di due principi: il principio della riduzione di campo e il principio della diluizione di responsabilità. mi spiego meglio: all’uscita di una nuova norma viene posta una particolare attenzione allo studio del campo di applicazione con l’intento di scovare cavilli che la rendano inapplicabile ai vari “casi di specie”;
se proprio ne viene acclarata l’applicazione allora si ricorre alla diluizione della responsabilità nel senso che si accetta la libera iniziativa, perché nessuno controlla e “fanno tutti così”. correva l’anno 1988 quando il consiglio dell’allora comunità europea approvò la direttiva prodotti da costruzione (nota come cpd 89/106/cee) con l’intento di standardizzare i procedimenti per la caratterizzazione dei prodotti da costruzione e assicurarne la libera circolazione in tutti gli stati membri.
nasce la marcatura ce anche per il settore delle costruzioni! il percorso di creazione delle norme di prodotto e di standardizzazione dei procedimenti di prova ha avuto sviluppi ed accelerazioni differenti e, per quanto attiene i materiali stradali, ricordo la sequenza di entrata in vigore per i prodotti principali: aggregati, conglomerati bituminosi prodotti a caldo, trattamenti superficiali, leganti bituminosi, emulsioni bituminose.
nel 2013 è entrato pienamente in vigore il regolamento prodotti da costruzione (noto come cpr 305/11) che ha portato alcuni elementi di chiarimento e novità formali nei procedimenti per l’acquisizione della marcatura.
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